Do Ut Des - Scienze Politiche Cagliari

Decadenza studenti

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icon13  view post Posted on 19/1/2011, 15:06
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Professore Universitario

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Decadenze studenti Vecchio Ordinamento
di Amministratore - giovedì, 30 dicembre 2010, 19:54

Si comunica che, con Disposizione Dirigenziale n. 23, 24 e 25 del 29.12.2010, sono decaduti dalla qualità di studente coloro i quali appartengono agli Ordinamenti previgenti al D.M. 509/99 la cui ultima iscrizione risale, rispettivamente, agli AA.AA. 1999/2000 e antecedenti, 2000/2001 e 2001/2002, come da allegati D.D n. 23, D.D n. 24 e D.D n. 25.
spol.unica.it




Questa è la comunicazione che appare sul sito di Scienze Politiche da fine dicembre 2010.. ma sulla faccenda si sà poco e in maniera confusa finora.. qualcuno è in grado di spiegare attualmente come stanno le cose?! se uno raggiunge un certo tot di anni (10 o 11 e cosi via?) viene cacciato dall'università?!?! Ma vi pare normale?!?

Volevo chiedere a tutti voi se qualcuno sà qualcosa su questa storia.. spero si faccia chiarezza al più presto perchè molti di noi magari senza neanche saperlo potrebbero già rischiare di essere esclusi.. (non so quanto giustamente poi)

Sò che ci sono comunque persone che continuano a seguire e dare esami come nulla fosse anche se ci sono già da 11 anni dalla loro immatricolazione.. e mi è stato detto da queste che questo provvedimento è stato sospeso per ricorsi che sono stati fatti al Tar.. insomma dobbiamo preoccuparci o no??
 
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Reginalai
view post Posted on 19/1/2011, 17:33




ciao, anche io mi sono preoccupata e sono andata a controllare, ci sono le matricole in allegato degli studenti decaduti, tuttavia ho scoperto che sono tali coloro che non sostengono esami da almeno otto anni e che in questo periodo non hanno pagato le tasse, se però sei in regola basta fare andare in segreteria e pare che la cosa si risolva , spero di averti tranquillizato
 
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view post Posted on 19/1/2011, 19:24
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CITAZIONE (Reginalai @ 19/1/2011, 17:33) 
ciao, anche io mi sono preoccupata e sono andata a controllare, ci sono le matricole in allegato degli studenti decaduti, tuttavia ho scoperto che sono tali coloro che non sostengono esami da almeno otto anni e che in questo periodo non hanno pagato le tasse, se però sei in regola basta fare andare in segreteria e pare che la cosa si risolva , spero di averti tranquillizato

no beh.. io non rientro in quei parametri per mia fortuna.. e posso star tutto sommato tranquillo anche come anni di corso e sono in regola con i pagamenti.. :lol: ^_^

però.. quello che nn mi è chiaro è se vale per tutti.. sia che sostengano esami o che non ne sostengano.. oppure se vale per quelli che raggiungono i 10 anni (quindi 7 fuoricorso) o anche più...

Ho immaginato che fosse per quelli che stavano 10 anni e non si laureavano in quel tempo..

E poi non capisco.. come fanno a non sostenere esami per 8 anni e continuare ad essere iscritti?! :D ma sei andata a chiedere già te in segreteria?? ;)

Sarebbe giusto per quelli che pur essendo iscritti non pagano tasse e non danno manco esami.. non sarebbe giusto per quelli che pagano sempre le tasse e il culo se lo fanno anche se ci mettono tanto per concludere.. ;)
 
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Reginalai
view post Posted on 19/1/2011, 20:05




no, non sono andata a chiedere in segreteria ho letto il regolamento, però se tu non fai una rinuncia agli studi formale rimani iscritta, tuttavia se non sei in regola con i pagamenti non puoi sostenere esami, questo lo so per esperienza , poi è vero che il regolamento dice una cosa poi fanno un pò come vogliono, mah? se poi andiamo a vedere quello che è giusto e quello che non lo è!! mi mordo la lingua che è meglio! ciao
 
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striviuss
view post Posted on 19/1/2011, 21:50




anche io mi sono preoccupata appena sentita questa cosa, anche perchè inizialmente girava voce che si decadesse con nulla, tipo 2 anni fuori corso..invece per fortuna non è così semplice! ho cercato su internet info a riguardo,vi metto il link di una pagina faceobok che contiene informazioni precise, anche se alcune mi sembrano contraddittorie..
www.facebook.com/group.php?gid=125816850777809
ad ogni modo sono assolutamente d'accordo sul fatto che non deve esistere che uno studente che paga le tasse regolarmente e dà esami, anche se pochi, possa decadere. Che cazzo, prima ti fanno pagare tasse, che oltretutto diventano sempre più pesanti, poi decidono che non puoi portare a termine il percorso. E poi saranno cazzi di ognuno quanto ci mette a laurearsi??Se io volessi dovrei poter rimanere iscritta anche 15 anni! Inoltre non è corretto che questa cosa abbia valore retroattivo, perchè al momento dell'iscrizione questa regola non esisteva!La cosa che più mi fa schifo è che preferiscono laureati in tre anni con voti bassi che laureati con buoni voti che per avere quei buoni voti ci hanno messo di più. Poi chiaramente esistono le eccezioni,c'è chi (beato lui!!) si laurea in regola e con la lode,ma obiettivamente sono casi rari..io preferisco laurearmi fuori corso ma sentirmi preparata rispetto che dare gli esami a cazzo pur di passarli.. poi va bè queste sono cose soggettive, ognuno fa come crede,però hanno veramente rotto le palle con queste regole!!
 
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view post Posted on 19/1/2011, 23:17
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Sapete cosa mi ricorda?!?

Il licenziamento che vorrebbero fare le imprese senza che ci sia una giusta causa.. come se da un giorno all'altro ti cacciassero dal posto di lavoro.. mi ricorda una roba simile..

Non esiste comunque..

Da un giorno all'altro con quell'articolo potrebbero essere tutti spazzati via e solo perchè sono fuori corso.. a sto punto tutti rischierebbero oltre a noi.. in pochi si sà che riescono a farcela nei tempi.. la stragrande maggioranza non ce la fa mai a finire nei tempi o con un fuori corso minimo e conosco un sacco di gente così..

Hai perfettamente ragione striviuss e questo è un altro ottimo motivo per scioperare.. perchè se fosse posta in atto questa regola allucinante io e tanti altri sarebbero cancellati all'istante.. come se in questi anni ci fossimo grattati la pancia..
E' un altro attentato al diritto di studio!
 
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view post Posted on 25/5/2011, 19:54
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scusate volevo postarvi qua i famigerati articoli 37 e 57.. in modo tale da capire se siamo a rischio o no.. vi consiglio di seguirlo questo gruppo di facebook.. può sempre farvi molto comodo.. e tra l'altro stanno cercando di prorogare le scadenze anche se finora son caduti nel vuoto questi tentativi.. d'altronde non sono rettore e docenti che devono farsi il culo sui libri..
Se qualcuno di voi si ritrova o se vuole argomentare faccia pure.. e faccia sapere.. :inchino.gif: :ciau.gif:

www.facebook.com/group.php?gid=125816850777809&v=info

Art. 37 – Decadenza
1.Incorrono in decadenza, senza necessità di comunicazione preventiva da parte dell’Ateneo e con conseguente impossibilità di rinnovare l’iscrizione, a decorrere dall’a. a. 2010/2011:
a) gli studenti iscritti al primo anno dell’ordinamento ex DM. 509/99 o DM.270/2004 e al corso di laura in Scienze della formazione primaria (V. O.) che non abbiano terminato gli esami previsti per il loro piano di studi entro un numero di anni pari al massimo al doppio della durata normale del corso;
b) gli studenti iscritti al primo anno dell’ordinamento ex DM. 509/99 o DM.270/2004 al corso di laura in Scienze della formazione primaria (V. O.) a tempo parziale che non abbiano terminato gli esami previsti entro un numero di anni pari al massimo al doppio della durata del corso stabilita nel loro contratto;
c) gli studenti morosi per due anni consecutivi.

Se, nel corso della medesima carriera, lo studente ha assunto sia l’ impegno didattico a tempo pieno sia a tempo definito il termine di decadenza è quello di cui alla lettera b.
2. Non interviene decadenza nel caso in cui lo studente iscritto abbia superato tutte le prove di valutazione, acquisendone i relativi crediti, e debba sostenere unicamente la prova finale. In questo caso lo studente dovrà concludere il suo percorso al massimo entro 6 mesi dalla data dell’ultimo esame.
3.Non interviene parimenti decadenza nel caso in cui lo studente, prima della scadenza degli anni previsti per la decadenza, chieda ed ottenga il passaggio ad altro corso di studi.
4.Lo studente che sia incorso nella decadenza può chiedere una nuova immatricolazione allo stesso o ad altro corso di studi, purché attivi presso l’Università degli studi di Cagliari e presentare apposita domanda tendente al riconoscimento dei crediti acquisiti che sarà valutata dai Consigli di classe o dai Consigli di corso di studio, previa verifica della loro obsolescenza.
5.All’atto del riconoscimento degli esami della carriera pregressa lo studente, oltre alle ordinarie tasse di iscrizione relative all’anno accademico di nuova immatricolazione, dovrà pagare la specifica tassa di abbreviazione carriera per ogni anno riconosciuto così come previsto dal regolamento tasse e contributi.
6. Ai fini della decadenza gli anni di interruzione sono equivalenti all’iscrizione fuori corso, mentre non sono computati gli anni di sospensione.

Da riportare anche le deroghe per tutti coloro che son già iscritti:

A decorrere dall’a. a. 2010/2011:
a) gli studenti già iscritti negli ordinamenti precedenti al DM.509/1999 decadono qualora non abbiano concluso gli studi entro e non oltre il 30 aprile 2012;
b) gli studenti già iscritti nell’ordinamento ex DM. 509/99 o DM.270/2004 decadono qualora non conseguano il titolo entro un numero di anni pari al massimo al triplo della durata normale del corso.
Gli studenti che, alla data del 1/10/2010, hanno superato il triplo della durata normale del corso di studio decadono se non abbiano conseguito il titolo entro il 30 aprile 2012;
c) Gli studenti a cui, alla data del 1/10/2010, manca un anno al raggiungimento del triplo della durata normale del corso di studio decadono se non abbiano conseguito il titolo entro il 30 aprile 2013;
d) Gli studenti a cui, alla data del 1/10/2010, mancano due anni al raggiungimento del triplo della durata normale del corso di studio decadono se non abbiano conseguito il titolo entro il 30 aprile 2014;

Notizie:
I vecchi quinquennali decadranno ad aprile 2012 senza preavviso, i triennali a seconda della data di immatricolazione nel 2012, 2013, 2014,
 
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view post Posted on 2/1/2012, 11:38
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Studenti in decadenza al 30/04/2012 : Proroga condizioni stabilite dal Senato Accademico
di Amministratore - mercoledì, 28 dicembre 2011, 11:30


Si invitano tutti gli studenti interessati a prender visione del seguente annuncio pubblicato nell’home page di Unica al link: www.unica.it/pub/7/show.jsp?id=16867&iso=-2&is=7

Nuova delibera del Senato accademico sulla decadenza

Il Senato Accademico, nella seduta del 19 dicembre 2011, ha deliberato di concedere una proroga agli studenti in decadenza al 30 aprile 2012, purché abbiano sostenuto almeno 1/3 degli esami previsti nel piano di studi, siano studenti attivi, cioè abbiano sostenuto almeno un esame o maturato 9 cfu nel corso dell’a. a. 2009/2010 o 2010/2011.

Viene concessa una proroga anche agli studenti a cui mancano solo due esami o 18 cfu e l’esame di laurea o siano in difetto del solo esame di laurea.

Anche gli studenti che decadranno successivamente potranno godere di una proroga, purché, alla data della decadenza, abbiano sostenuto almeno 1/3 degli esami o maturato 1/3 dei crediti previsti dal piano di studi e nell’ultimo anno accademico abbiano superato almeno 3 esami o maturato 24 cfu.

http://spol.unica.it/spol/mod/forum/discuss.php?d=6864
 
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view post Posted on 24/9/2012, 15:15
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Non esiste più decadenza.. da decadenza si passa a passaggio obbligatorio a nuovo ordinamento... credo che chi fosse in decadenza possa tirare un sospiro di sollievo..
https://www.facebook.com/groups/Controarticolo/

In Senato Accademico a Cagliari è stato approvato l'art.37 relativo alla decadenza degli studenti agendo in maniera retr
oattiva sugli studenti iscritti precedentemente con regolamento diverso.
Questo regolamento è stato considerato illeggittimo dal Consiglio di Stato in data 03/02/2012.
Nonostante questo oggi 05/03/2012 nel mero tentativo di aggirare la sentenza hanno partorito un altro regolamento, che toglie la decadenza, ma impone il passaggio "obbligatorio" ai nuovi ordinamenti. Questo il Nuovo Testo:

Modifica articoli 37, 57 e 57 bis regolamento sulle carriere amministrative degli studenti.

Il Rettore sottopone all’attenzione del Senato Accademico la modifica degli art. 37, 57 del regolamento sulla carriera amministrativa degli studenti approvato con (D.R n. 456 del 28/05/2010) successivamente all’emanazione della... sentenza del Consiglio di Stato pubblicata in data 2/02/2012.

La citata sentenza annulla le ipotesi decadenziali delineate dagli articoli 37 e 57 del regolamento sulla carriera amministrativa degli studenti, con valenza erga omnes ma nelle sole parti che risultano pregiudizievoli per i ricorrenti di primo grado; restano salvi gli ulteriori motivati provvedimenti dell’università.

In particolare nella motivazione della sentenza si legge che “rientra pienamente nella discrezionalità di ciascun ateneo, in sede di adozione dei regolamenti didattici o sulla carriera degli studenti, prevedere forme particolarmente incentivanti per il passaggio degli studenti ancora iscritti ai corsi universitari del vecchio ordinamento ai corsi di nuovo regime, e ciò al fine di perseguire il pur legittimo obiettivo della completa disattivazione, quanto prima possibile dei corsi ante riforma.

“Ma tale meccanismo ……. non può prescindere dalla ricerca del consenso della popolazione studentesca interessata all’adesione ad una nuova opzione di sviluppo della propria carriera, che l’Università deve previamente proporre agli interessati, salvo il suo potere di effettuare le proprie scelte con una adeguata motivazione ove esse non siano state condivise”. La sentenza del Consiglio di Stato consente all’Università di non interrompere il processo che ha stimolato la ripresa degli studi di tanti studenti. Occorre rafforzare i sostegni organizzativi e gli stimoli per concludere con la laurea il percorso formativo. A tal fine si propone:

A- di porre ordine nell'offerta formativa. In particolare considerate le evidenti difficoltà ad organizzare i servizi didattici per corsi estinti da anni ed i cui insegnamenti non sono più impartiti e, non di rado gli stessi docenti non sono più disponibili, è necessario creare le condizioni affinché gli studenti fuori corso possano sempre sostenere gli esami nei corsi attualmente attivi.

Le Facoltà sono invitate, pertanto, a deliberare le equivalenze fra gli insegnamenti previsti nei corsi disattivati e quelli dei corsi attualmente insegnati. Nel caso in cui non sia possibile identificare la corrispondenza con uno specifico insegnamento si potrà far riferimento ad insegnamenti, ovvero ad una rosa, del corrispondente settore scientifico disciplinare. In ogni caso va complessivamente valutato che, con la possibilità di sostenere gli esami nell'ambito dei corsi equivalenti, non siano snaturati i contenuti culturali e siano mantenuti gli obbiettivi formativi del corso di laurea. Tale processo va realizzato già in funzione della prossima sessione estiva.

B- La nuova normativa sulle attività didattiche pone limiti molto più stringenti nell'organizzare l'offerta formativa, a partire dalle valutazioni sull'utenza sostenibile, dalle politiche di accreditamento ANVUR dei corsi di laurea, ai parametri ministeriali sull'efficienza ed efficacia del processo formativo, ecc??. In particolare, il ridimensionamento degli organici del personale docente verificatosi negli ultimi anni ha imposto un processo di razionalizzazione dell'offerta formativa cui vanno associati interventi volti a favorire ed incentivare il completamento delle carriere da parte degli studenti fuori corso pluriennali iscritti a corsi non più attivi.

In questa prospettiva mentre si ritiene ragionevole consentire agli studenti "ritardatari", ma che continuano a superare esami, "studenti attivi", di ultimare il corso di laurea favorendo il percorso con gli interventi di cui al precedente punto a), si ritiene opportuno prospettare agli iscritti che non superano esami, "studenti non attivi" le condizioni per passare ad un corso di laurea del nuovo ordinamento. Le proposte dovranno essere pronte per consentire le iscrizioni al prossimo anno accademico. Naturalmente verranno valutate le osservazioni degli studenti e così come richiamato dalla sentenza del Consiglio di Stato le Facoltà dovranno motivare sul piano dei contenuti culturali e degli obiettivi formativi la congruità del piano di studi da assegnare allo studente per il completare il percorso formativo nel nuovo corso di laurea. In tali casi non sarà più consentita l'iscrizione ai corsi disattivati.

Alla luce di quanto sopra esposto e del fatto che le disposizioni impugnate sono state annullate nelle sole parti che risultano pregiudizievoli per i ricorrenti di seguito si riportano le modifiche agli articoli 37 e 57 del citato regolamento. Si fa presente che occorre intervenire anche sull’articolo 57 bis, approvato dal Senato nella seduta del 19/12/2011 e formalmente inserito nel citato regolamento sulla carriera amministrativa con D.R. n. 265 del 2/02/2012.



ART. 57 PROPOSTA MODIFICA DOPO LA SENTENZA

Agli studenti regolarmente iscritti negli ordinamenti precedenti al DM. 509/1999 che non abbiano concluso gli studi entro il 30 aprile 2012 sarà proposto, entro due mesi dall’avvio dell’anno accademico 2012/2013, il passaggio a un corso di studio dell'ordinamento D.M. 270/2004. L’Università, acquisito il parere dell’interessato e le sue eventuali osservazioni sulla proposta, valutate le ripercussioni sulla formazione dello studente, si riserva il potere di effettuare le proprie scelte motivandole.

Agli studenti regolarmente iscritti a corsi di studio disattivati dell’ordinamento ex DM. 509/99 o DM.270/2004, che non abbiano conseguito il titolo entro un numero di anni pari al massimo al triplo della durata normale del corso, sarà proposto il passaggio ad altro corso di studio attivo del D.M. 270/2004 entro due mesi dall’avvio dell’anno accademico di riferimento. L’Università, acquisito il parere dell’interessato e le sue eventuali osservazioni sulla proposta, valutate le ripercussioni sulla formazione dello studente, si riserva il potere di effettuare le proprie scelte motivandole


ART. 57 BIS PROPOSTA DOPO LA SENTENZA

1) I termini per la proposizione del passaggio di cui all’art. 57, punto 1, comma 2 e 3, si intendono prorogati di un anno se lo studente ha sostenuto almeno un terzo degli esami o maturato almeno 1/3 dei crediti previsti dal piano di studio e nel corso degli a.a. 2009/2010 o 2010/2011 e per l'a.a. 2011/2012 fino al 30/09/2012 ha superato almeno due esami o maturato almeno 18 cfu, fatta eccezione per gli studenti lavoratori per i quali è sufficiente aver superato un solo esame o aver maturato almeno 9 cfu.


2) La proroga di un anno dei termini per la proposizione del passaggio di cui all’art. 57 del regolamento sulla carriera amministrativa vale anche per le scadenze che verranno a maturare negli anni accademici successivi, a condizione che lo studente abbia sostenuto, al 30 settembre dell'anno di riferimento, almeno 1/3 degli esami o maturato almeno un 1/3 dei crediti previsti dal piano di studi e nell’ultimo anno accademico abbia superato 3 esami o maturato 24 cfu; fatta eccezione per gli studenti lavoratori per i quali è sufficiente aver superato due esami o aver maturato almeno 18 cfu.


3) Nel caso in cui lo studente, alla data di proposta di passaggio, sia in difetto di due esami o di 18 cfu e della prova finale la proroga avrà la durata di un solo anno; se lo studente è in difetto della sola laurea la proroga avrà la durata di sei mesi.


4) Agli studenti che alle date previste per la proposta di passaggio di cui all’articolo 57 del regolamento sulla carriera amministrativa hanno sostento meno di 1/3 degli esami o dei crediti previsti dal piano di studio sarà proposto il passaggio a un ordinamento attivo. Qualora lo studente non condivida la proposta di passaggio l’Università, valutato l’interesse formativo dello studente, si riserva il potere di effettuare le proprie scelte motivandole.


5) Gli studenti di cui all’art 51 del regolamento sulla carriera amministrativa (handicap e invalidità), che si trovano nelle situazioni di cui agli articoli. 37 e 57, potranno presentare alle rispettive facoltà, prima della scadenza dei termini per la proposta di passaggio , uno specifico piano di studi. Le facoltà valuteranno le diverse situazioni personali e potranno definire deroghe ai tempi di passaggio sopra descritti, nel rispetto del vincolo del superamento di almeno un esame per anno accademico.


6) Il Senato Accademico da mandato al Rettore per valutare eventuali gravi, specifiche e documentate motivazioni personali che possono giustificare ulteriori proroghe al corso di studio di singoli studenti.



IL SENATO ACCADEMICO

-VISTO lo Statuto;

- VISTO il Decreto Ministeriale 22 ottobre 2004 n. 270;

- VISTO il regolamento sulla carriera amministrativa degli studenti, approvato con D.R n. 456 del 28/05/2010, e successive modificazioni e integrazioni:;

- VISTO la sentenza del Consiglio di Stato (sesta sezione) REG. RIC. N. 02384/2011 del 2/02/2012;

- VISTA la presente ’istruzione;

DELIBERA

Di approvare, sulla base delle motivazioni indicate nelle presente istruzione, le modifiche apportate agli articolo 37, 57 e 57 bis del regolamento sulla carriera amministrativa degli studenti, come riportate nella sottostante tabella.
 
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8 replies since 19/1/2011, 15:06   491 views
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