Non esiste più decadenza.. da decadenza si passa a passaggio obbligatorio a nuovo ordinamento... credo che chi fosse in decadenza possa tirare un sospiro di sollievo..
https://www.facebook.com/groups/Controarticolo/In Senato Accademico a Cagliari è stato approvato l'art.37 relativo alla decadenza degli studenti agendo in maniera retr
oattiva sugli studenti iscritti precedentemente con regolamento diverso.
Questo regolamento è stato considerato illeggittimo dal Consiglio di Stato in data 03/02/2012.
Nonostante questo oggi 05/03/2012 nel mero tentativo di aggirare la sentenza hanno partorito un altro regolamento, che toglie la decadenza, ma impone il passaggio "obbligatorio" ai nuovi ordinamenti. Questo il Nuovo Testo:
Modifica articoli 37, 57 e 57 bis regolamento sulle carriere amministrative degli studenti.
Il Rettore sottopone all’attenzione del Senato Accademico la modifica degli art. 37, 57 del regolamento sulla carriera amministrativa degli studenti approvato con (D.R n. 456 del 28/05/2010) successivamente all’emanazione della... sentenza del Consiglio di Stato pubblicata in data 2/02/2012.
La citata sentenza annulla le ipotesi decadenziali delineate dagli articoli 37 e 57 del regolamento sulla carriera amministrativa degli studenti, con valenza erga omnes ma nelle sole parti che risultano pregiudizievoli per i ricorrenti di primo grado; restano salvi gli ulteriori motivati provvedimenti dell’università.
In particolare nella motivazione della sentenza si legge che “rientra pienamente nella discrezionalità di ciascun ateneo, in sede di adozione dei regolamenti didattici o sulla carriera degli studenti, prevedere forme particolarmente incentivanti per il passaggio degli studenti ancora iscritti ai corsi universitari del vecchio ordinamento ai corsi di nuovo regime, e ciò al fine di perseguire il pur legittimo obiettivo della completa disattivazione, quanto prima possibile dei corsi ante riforma.
“Ma tale meccanismo ……. non può prescindere dalla ricerca del consenso della popolazione studentesca interessata all’adesione ad una nuova opzione di sviluppo della propria carriera, che l’Università deve previamente proporre agli interessati, salvo il suo potere di effettuare le proprie scelte con una adeguata motivazione ove esse non siano state condivise”. La sentenza del Consiglio di Stato consente all’Università di non interrompere il processo che ha stimolato la ripresa degli studi di tanti studenti. Occorre rafforzare i sostegni organizzativi e gli stimoli per concludere con la laurea il percorso formativo. A tal fine si propone:
A- di porre ordine nell'offerta formativa. In particolare considerate le evidenti difficoltà ad organizzare i servizi didattici per corsi estinti da anni ed i cui insegnamenti non sono più impartiti e, non di rado gli stessi docenti non sono più disponibili, è necessario creare le condizioni affinché gli studenti fuori corso possano sempre sostenere gli esami nei corsi attualmente attivi.
Le Facoltà sono invitate, pertanto, a deliberare le equivalenze fra gli insegnamenti previsti nei corsi disattivati e quelli dei corsi attualmente insegnati. Nel caso in cui non sia possibile identificare la corrispondenza con uno specifico insegnamento si potrà far riferimento ad insegnamenti, ovvero ad una rosa, del corrispondente settore scientifico disciplinare. In ogni caso va complessivamente valutato che, con la possibilità di sostenere gli esami nell'ambito dei corsi equivalenti, non siano snaturati i contenuti culturali e siano mantenuti gli obbiettivi formativi del corso di laurea. Tale processo va realizzato già in funzione della prossima sessione estiva.
B- La nuova normativa sulle attività didattiche pone limiti molto più stringenti nell'organizzare l'offerta formativa, a partire dalle valutazioni sull'utenza sostenibile, dalle politiche di accreditamento ANVUR dei corsi di laurea, ai parametri ministeriali sull'efficienza ed efficacia del processo formativo, ecc??. In particolare, il ridimensionamento degli organici del personale docente verificatosi negli ultimi anni ha imposto un processo di razionalizzazione dell'offerta formativa cui vanno associati interventi volti a favorire ed incentivare il completamento delle carriere da parte degli studenti fuori corso pluriennali iscritti a corsi non più attivi.
In questa prospettiva mentre si ritiene ragionevole consentire agli studenti "ritardatari", ma che continuano a superare esami, "studenti attivi", di ultimare il corso di laurea favorendo il percorso con gli interventi di cui al precedente punto a), si ritiene opportuno prospettare agli iscritti che non superano esami, "studenti non attivi" le condizioni per passare ad un corso di laurea del nuovo ordinamento. Le proposte dovranno essere pronte per consentire le iscrizioni al prossimo anno accademico. Naturalmente verranno valutate le osservazioni degli studenti e così come richiamato dalla sentenza del Consiglio di Stato le Facoltà dovranno motivare sul piano dei contenuti culturali e degli obiettivi formativi la congruità del piano di studi da assegnare allo studente per il completare il percorso formativo nel nuovo corso di laurea. In tali casi non sarà più consentita l'iscrizione ai corsi disattivati.
Alla luce di quanto sopra esposto e del fatto che le disposizioni impugnate sono state annullate nelle sole parti che risultano pregiudizievoli per i ricorrenti di seguito si riportano le modifiche agli articoli 37 e 57 del citato regolamento. Si fa presente che occorre intervenire anche sull’articolo 57 bis, approvato dal Senato nella seduta del 19/12/2011 e formalmente inserito nel citato regolamento sulla carriera amministrativa con D.R. n. 265 del 2/02/2012.
ART. 57 PROPOSTA MODIFICA DOPO LA SENTENZA
Agli studenti regolarmente iscritti negli ordinamenti precedenti al DM. 509/1999 che non abbiano concluso gli studi entro il 30 aprile 2012 sarà proposto, entro due mesi dall’avvio dell’anno accademico 2012/2013, il passaggio a un corso di studio dell'ordinamento D.M. 270/2004. L’Università, acquisito il parere dell’interessato e le sue eventuali osservazioni sulla proposta, valutate le ripercussioni sulla formazione dello studente, si riserva il potere di effettuare le proprie scelte motivandole.
Agli studenti regolarmente iscritti a corsi di studio disattivati dell’ordinamento ex DM. 509/99 o DM.270/2004, che non abbiano conseguito il titolo entro un numero di anni pari al massimo al triplo della durata normale del corso, sarà proposto il passaggio ad altro corso di studio attivo del D.M. 270/2004 entro due mesi dall’avvio dell’anno accademico di riferimento. L’Università, acquisito il parere dell’interessato e le sue eventuali osservazioni sulla proposta, valutate le ripercussioni sulla formazione dello studente, si riserva il potere di effettuare le proprie scelte motivandole
ART. 57 BIS PROPOSTA DOPO LA SENTENZA
1) I termini per la proposizione del passaggio di cui all’art. 57, punto 1, comma 2 e 3, si intendono prorogati di un anno se lo studente ha sostenuto almeno un terzo degli esami o maturato almeno 1/3 dei crediti previsti dal piano di studio e nel corso degli a.a. 2009/2010 o 2010/2011 e per l'a.a. 2011/2012 fino al 30/09/2012 ha superato almeno due esami o maturato almeno 18 cfu, fatta eccezione per gli studenti lavoratori per i quali è sufficiente aver superato un solo esame o aver maturato almeno 9 cfu.
2) La proroga di un anno dei termini per la proposizione del passaggio di cui all’art. 57 del regolamento sulla carriera amministrativa vale anche per le scadenze che verranno a maturare negli anni accademici successivi, a condizione che lo studente abbia sostenuto, al 30 settembre dell'anno di riferimento, almeno 1/3 degli esami o maturato almeno un 1/3 dei crediti previsti dal piano di studi e nell’ultimo anno accademico abbia superato 3 esami o maturato 24 cfu; fatta eccezione per gli studenti lavoratori per i quali è sufficiente aver superato due esami o aver maturato almeno 18 cfu.
3) Nel caso in cui lo studente, alla data di proposta di passaggio, sia in difetto di due esami o di 18 cfu e della prova finale la proroga avrà la durata di un solo anno; se lo studente è in difetto della sola laurea la proroga avrà la durata di sei mesi.
4) Agli studenti che alle date previste per la proposta di passaggio di cui all’articolo 57 del regolamento sulla carriera amministrativa hanno sostento meno di 1/3 degli esami o dei crediti previsti dal piano di studio sarà proposto il passaggio a un ordinamento attivo. Qualora lo studente non condivida la proposta di passaggio l’Università, valutato l’interesse formativo dello studente, si riserva il potere di effettuare le proprie scelte motivandole.
5) Gli studenti di cui all’art 51 del regolamento sulla carriera amministrativa (handicap e invalidità), che si trovano nelle situazioni di cui agli articoli. 37 e 57, potranno presentare alle rispettive facoltà, prima della scadenza dei termini per la proposta di passaggio , uno specifico piano di studi. Le facoltà valuteranno le diverse situazioni personali e potranno definire deroghe ai tempi di passaggio sopra descritti, nel rispetto del vincolo del superamento di almeno un esame per anno accademico.
6) Il Senato Accademico da mandato al Rettore per valutare eventuali gravi, specifiche e documentate motivazioni personali che possono giustificare ulteriori proroghe al corso di studio di singoli studenti.
IL SENATO ACCADEMICO
-VISTO lo Statuto;
- VISTO il Decreto Ministeriale 22 ottobre 2004 n. 270;
- VISTO il regolamento sulla carriera amministrativa degli studenti, approvato con D.R n. 456 del 28/05/2010, e successive modificazioni e integrazioni:;
- VISTO la sentenza del Consiglio di Stato (sesta sezione) REG. RIC. N. 02384/2011 del 2/02/2012;
- VISTA la presente ’istruzione;
DELIBERA
Di approvare, sulla base delle motivazioni indicate nelle presente istruzione, le modifiche apportate agli articolo 37, 57 e 57 bis del regolamento sulla carriera amministrativa degli studenti, come riportate nella sottostante tabella.